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Welfare aziendale tassazione e deducibilità: che cosa è bene ricordare

Sulle tipologie di servizi che rientrano nel welfare aziendale ed elencati nell’ art. 51 del TUIR, rinviamo alla pagina dedicata di questo sito.

In questa scheda ricordiamo gli aspetti chiave relativi a tassazione e deducibilità per i servizi welfare erogati.

Esenzioni IRPEF e INPS per i lavoratori

Per i servizi previsti dall’art. 51 del TUIR è previsto che il lavoratore benefici di una detassazione totale IRPEF e dell’ esenzione dei contributi INPS, aumentando di fatto il suo potere d’acquisto a parità di reddito imponibile, ma a patto che si rispettino le soglie di esenzione, negli ultimi anni variate per decreto con una certa frequenza.
Infatti, la soglia ordinaria di 258,23 euro, in funzione dell’emergenza covid e poi dell’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti e dell’inflazione, è aumentata negli anni e nel 2022 è arrivata 3.200 euro: 200 euro a titolo di buoni carburante e 3.000 euro a titolo di fringe benefit (ivi compresi anche ulteriori buoni acquisto carburante).
Con provvedimento del CdM, in attesa di pubblicazione sulla GU, la soglia per l’intero anno 2023, alla data del 12 gennaio, è fissata in euro 458,23: 200 euro a titolo di buoni carburante e 258,23 euro a titolo di fringe benefit.

Deducibilità per l’azienda

Per l’azienda, le spese per l’acquisto di servizi di welfare aziendale possono essere dedotti al 100% dal reddito imponibile aziendale, a patto che i suddetti servizi siano previsti dal contratto nazionale collettivo o dal regolamento aziendale e che siano fruibili da tutti i dipendenti oppure da categorie omogenee di dipendenti (stesso ruolo, stesso inquadramento, stessa area geografica, ecc.)

Superamento delle soglie definite dalla norma

Se il valore dei servizi di welfare che l’azienda intende erogare supera la soglia definita dalla normativa vigente, l’intera somma erogata, e non solo quella eccedente i 258,23 di fringe benefit + 200 di buoni carburante (soglia 2023), rientra nella retribuzione e quindi è soggetta a tassazione ordinaria.
Se un datore di lavoro, pur rispettando la soglia dei 458,23 euro, non rispetta quella delle singole componenti ed eroga 150 euro in buoni benzina e 308,23 in fringe benefit, quest’ultima somma sarà soggetta a tassazione ordinaria. Se viceversa la somma erogata in fringe benefit è inferiore alla soglia di 258,23 euro e i buoni benzina superano la soglia di 200,00 euro, ma nei limiti dei 458,23 totali, l’intera somma sarà esentasse e contributi e sarà deducibile per l’azienda.