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Principali disposizioni della Legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro

Legge n. 213 (Legge di Bilancio 2024), pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2023

  • Conferma del taglio del cuneo fiscale
  • Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato
  • Maggiori tutele per maternità e paternità
  • Decontribuzioni per lavoratrici con figli
  • Tassazione agevolata dei premi di risultato
  • Detassazione dei Fringe Benefits

Le nuove regole dei fringe benefit per il 2024

  • In particolare come si legge dall’articolo 1, comma 15 della Legge, per l’anno appena iniziato la soglia dei fringe benefit aumenterà dai 258,23 previsti dall’attuale normativa a 2.000 euro per chi ha figli a carico; mentre per chi non ha figli il tetto sarà di 1.000 euro.

Ci sono poi due importanti novità.

  • La prima, già introdotta lo scorso hanno, prevede che lo strumento dei fringe possa essere utilizzato da lavoratori e lavoratrici anche per il pagamento delle utenze domestiche di acqua luce
    e gas.
  • La seconda, prevista per la prima volta nel 2024 ma anticipata nei giorni scorsi, indica la possibilità di far rientrare nei fringe benefit anche i costi sostenuti per il pagamento dell’affitto o del mutuo relativo alla prima casa.

Nello specifico, nel testo della Manovra si legge che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente

“le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa“.

Anche per il 2024, dunque, in materia di welfare aziendale si è scelto di prevedere una norma transitoria e incentrata esclusivamente sui fringe benefit.

Trattamento fiscale delle categorie: utenze domestiche, affitto ed interessi sui mutui prima casa

Pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas

« … in questo caso la somma versata dal datore di lavoro va direttamente a consumare il plafond di esenzione per pari importo e dunque il beneficio fiscale coinciderà con quanto ricevuto dal dipendente, salvo non poter applicare la norma agevolativa per sforamento del limite dei 1.000 o 2.000 euro.» (Stefano Sirocchi, Sole24Ore, 2024)

Interessi sul mutuo prima casa

« … il beneficio potrebbe essere mitigato dalla parziale perdita della detrazione Irpef al 19% riconosciuta dall’articolo 15, comma 1, lettera b del Tuir (Dpr 917/1986) sugli interessi per l’acquisto dell’abitazione principale (nel caso in cui questa coincida con la prima casa o, in attesa di chiarimenti, se per «prima casa» si debba intendere l’abitazione principale) per la parte di interessi rimborsati dal datore di lavoro.»*
(Stefano Sirocchi, Sole24Ore, 2024)

« Se sarà confermata la determinazione convenzionale delle voci, come prevista dall’articolo 51, comma 4 del Tuir sarà necessario, stando a precedenti provvedimenti dell’Agenzia, che il datore di lavoro versi l’importo direttamente sul conto corrente sul quale è domiciliato il mutuo così che il denaro non possa essere utilizzato per altri scopi e che l’istituto di credito fornisca all’azienda adeguata informativa sulla regolarità dei pagamenti, su eventuali modifiche economiche del finanziamento o sulla revoca dello stesso (risoluzione 46/2010)» (Fisco e Tasse, dic. 2023)